L’importanza delle certificazioni per le opere e l'acquisto on-line solo da venditori con negozi fisici
Attualmente l’art. 64 del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “CBC”) prevede che «chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico ed archeologico o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza della opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza».
Premesso ciò, è frequente sul mercato che le opere siano vendute tra privati senza la consegna di alcuna autentica da parte del venditore o che il professionista non fornisca l’autentica del soggetto legittimato dal mercato (fornendo invece altra documentazione) e che l’acquirente debba rivolgersi successivamente a quest’ultimo con tutte le problematiche del caso.
Occorre, tuttavia, rilevare come la consegna dell’autentica non metta totalmente al riparo dai rischi di possibili contestazioni successive.
Infatti, spesso ad essere false non sono solo le opere, ma anche gli stessi certificati d’autentica oppure il soggetto riconosciuto dal mercato quale certificatore può cambiare.
È opportuno, quindi, per i collezionisti richiedere al venditore la dichiarazione di autenticità e legittima provenienza del venditore recante i suoi dati che si assume la responsabilità dell’opera venduta.
Un’ulteriore Garanzia per l’acquirente sarebbe quella di acquistare solo da venditori on-line che abbiano sedi fisiche.
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